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SCARICA ORACos’è un Sottoprodotto
I Sottoprodotti sono materiali generati come parte integrante di un processo produttivo, senza che la loro creazione sia l’obiettivo principale di tale processo.
Questi materiali devono essere destinati a un uso sicuro e legale in processi successivi, senza la necessità di trattamenti aggiuntivi oltre le pratiche industriali standard. Devono, inoltre, rispettare tutti i requisiti di legge per la sicurezza dei prodotti, pertanto il loro utilizzo non deve comportare impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Secondo la Direttiva europea sui Rifiuti (2008/98/CE), un Sottoprodotto è definito come qualsiasi materiale, oggetto o sostanza che soddisfa specifici criteri stabiliti per evitare la classificazione come Rifiuto.
Tale definizione è stata integrata nel contesto legislativo italiano attraverso l’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/06 (Testo Unico Ambientale), che recepisce e adatta i requisiti europei, specificando che un materiale può essere considerato Sottoprodotto solo se rispetta contemporaneamente tutti i requisiti.
Le condizioni elencate dalle normative affinché una sostanza o un prodotto possano essere definiti come Sottoprodotti sono quattro, le riportiamo di seguito:
- La materia originata dal processo non rappresenta lo scopo primario del processo stesso. Il testo della normativa indica infatti che «la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;
- La materia verrà utilizzata successivamente all’interno dello stesso sistema produttivo che l’ha generata o in altri processi di produzione/utilizzazione. Precisamente «è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;
- La materia è utilizzata senza subire ulteriori processi di lavorazione rispetto alla normale pratica industriale: «la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;
- La materia verrà utilizzata in maniera legale e senza apportare danni alla salute dell’uomo e dell’ambiente. Per la legge bisogna dunque garantire che «l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».
È fondamentale ricordare che nel caso in cui una sostanza perda anche solo uno dei requisiti appena elencati, in uno o più passaggi del processo di lavorazione, non potrà più essere considerata Sottoprodotto, ma diventerà un Rifiuto e come tale dovrà essere gestito.
Per comprendere in maniera più approfondita cos’è un Sottoprodotto e le sue caratteristiche, è necessario evidenziare le principali distinzioni con altri inquadramenti normativi che possono a livello di gestione aziendale creare molta confusione.
Scopriamo ora queste distinzioni.
Differenza tra Sottoprodotto e prodotto
Il distinguo principale risiede nello scopo che i due elementi hanno.
Infatti, il prodotto, inteso come risultato finale di un processo di lavorazione, rappresenta lo scopo del processo stesso.
La Direttiva sui Rifiuti 2008/98/CE chiarisce, invece, “quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono Sottoprodotti e non rifiuti”.
Nella normativa italiana, si precisa che “la materia definita come Sottoprodotto non può rappresentare lo scopo del processo di lavorazione che l’ha generata”.
Per tale motivo, questi due elementi sono diversi, ma allo stesso modo difficili da identificare, perché ciò che non è prodotto finito, è potenzialmente un Sottoprodotto, in base ai singoli casi e secondo le indicazioni delle suddette normative.
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RICHIEDI ORA LE SCHEDEDifferenza tra Sottoprodotto e Rifiuto
La differenza tra queste due risorse può risultare ostica a primo impatto, ma la normativa, come già descritto in precedenza, identifica chiaramente la differenza tra i due inquadramenti e fa chiarezza sull’argomento.
Il Rifiuto, secondo la definizione da Direttiva 2008/98/CE , è definito come “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
Nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06), la definizione di Rifiuto incorpora una specificazione dettagliata delle categorie interessate, stabilendo che il rifiuto comprende “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate [nel decreto] e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Se il residuo – cioè lo scarto, o sfrido – rientra nelle categorie definite dalla Direttiva UE, ma non soddisfa i requisiti essenziali del Testo Unico Ambientale italiano, verrà quindi classificato come un prodotto derivante da un processo di lavorazione terminato e, per questa ragione, sarà identificato come Rifiuto.
Inoltre, è fondamentale tener presente che la distinzione tra Sottoprodotto e Rifiuto va verificata durante tutta la filiera, in quanto un Sottoprodotto può diventare in qualsiasi momento un Rifiuto.
Questa situazione si verifica al decadimento di uno o più dei requisiti previsti dalla normativa.
Un esempio particolare può essere il caso della classificazione delle Terre e Rocce da scavo.
Differenza tra Sottoprodotto e Materia Prima Seconda (MPS)
Altra grande distinzione è quella che vige tra Sottoprodotto e Materia Prima Seconda (MPS).
La Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), oltre alla definizione Rifiuto, promuove la trasformazione dei Rifiuti in risorse attraverso processi di recupero. In questo contesto la Materia Prima Seconda, è quel materiale costituito da scarti di lavorazione di materie prime, le quali hanno subito trattamenti di recupero per essere trasformate in nuove risorse.
Nella normativa italiana, il TUA (D. Lgs. 152/06), si specifica che la sostanza o l’oggetto in questione deve essere destinato a essere impiegato per scopi ben definiti e deve esistere, inoltre, una domanda di mercato. Contemporaneamente, deve soddisfare tutti i requisiti tecnici per i suddetti scopi, e rispettare le normative e gli standard vigenti relativi ai prodotti. Infine, il suo utilizzo non deve provocare impatti negativi significativi né sull’ambiente né sulla salute umana.
Partendo da questa definizione, è evidente che la MPS non può essere considerata un Sottoprodotto in ottica di End of Waste.
Perché è importante sapere cosa sono i Sottoprodotti
La gestione degli scarti di produzione sta diventando sempre più complessa per le aziende, che spesso, non possedendo tutte le competenze adeguate, i processi e le risorse necessarie, sono costrette a portare avanti rare e infruttuose azioni di valorizzazione del materiale in ottica di Simbiosi Industriale.
Dunque è prassi nelle imprese adottare le migliori soluzioni per il settore dei Rifiuti, non guardando all’innovazione che i Sottoprodotti possono portare per la valorizzazione del materiale utilizzato per le sue qualità chimico-fisiche.
Nella maggior parte dei casi, infatti, le imprese si limitano a sovraccaricare il deposito temporaneo e a procrastinare l’attività subendo danni sia a livello economico sia gestionale.
Questo è un segnale preoccupante, al quale però le aziende possono porre rimedio, formandosi e raggiungendo un livello tecnico di comprensione più approfondito. Se adeguatamente qualificato da esperti nel settore e corredato da una solida documentazione, il Sottoprodotto può diventare un elemento di distinzione rispetto alla concorrenza.
Un processo che parte dalla creazione di partnership con esperti specializzati e aziende che possono dare il giusto supporto per entrare in un network di aziende interessate allo scambio di Sottoprodotti.
Vantaggi aziendali nell’utilizzo dei Sottoprodotti
Conoscere cosa sono i Sottoprodotti dal punto di vista normativo, come individuarli, qualificarli e come gestirli secondo norma vigente, permette alle aziende di trarre il massimo beneficio e vantaggio economicodai propri residui industriali.
È opportuno ricordare ancora una volta che lo scarto classificato come Rifiuto è un costo che le aziende produttrici devono sostenere.
Al contrario, un residuo di produzione classificato come Sottoprodotto, rappresenta per l’azienda un ricavo: un nuovo asset di cui prendersi cura e che porta flusso di cassa in entrata.
Già da questa piccola ma fondamentale differenza, le aziende possono ampliare notevolmente la propria rete di contatti e creare nuove relazioni strategiche anche in ottica di Sostenibilità e rendicontazione
Impegnarsi nella valorizzazione dei Sottoprodotti non porta solo a un vantaggio economico, ma dà benefici soprattutto di natura ambientale e sociale.
Il re-impiego degli scarti, porta alla creazione di processi virtuosi di Economia Circolare e alla creazione di relazioni con altre aziende in ottica di Simbiosi Industriale.
Puoi approfondire i benefici dei Sottoprodotti per Produttori e Utilizzatori, leggendo il nostro approfondimento su “I Vantaggi dei Sottoprodotti”.
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valorizza oraI Sottoprodotti nella normativa
La normativa sui Sottoprodotti è il punto di partenza per comprendere il loro ruolo e la loro gestione nell’ambito aziendale – industriale.
La regolamentazione in questo settore, sia a livello nazionale che europeo, definisce criteri e linee guida per il corretto trattamento e riutilizzo dei materiali, salvaguardando aspetti legali, ambientali ed economici.
Esploriamo ora la normativa italiana e quella europea, mettendo in luce le peculiarità e le differenze tra i due contesti normativi.
Regolamentazione dei Sottoprodotti industriali in Italia
La normativa sui Sottoprodotti in Italia è rappresentata dal Decreto Legislativo numero 152 del 2006, conosciuto anche come T.U.Ambientale (Testo Unico Ambientale), o semplicemente TUA.
All’interno del Decreto citato, è l’articolo 184-bis che descrive i quattro requisiti che un residuo di produzione deve avere per essere considerato un Sottoprodotto.
Il TUA nella definizione di Sottoprodotto presentava profili di incertezza tra le imprese che intendevano dotarsi dell’istituto e che allontanavano gli addetti ai lavori dal valutare i propri residui di produzione come Sottoprodotti.
Tra i principali limiti del decreto lgs 152/06, erano presenti indicazioni poco chiare dal punto di vista delle procedure, che allungavano inutilmente i processi, e diverse clausole di difficile interpretazione come quelle legate alla “certezza di utilizzo” e alla riconducibilità del trattamento alle “normali pratiche industriali”.
A supporto del Testo Unico, dunque, il 13 ottobre 2016 è stato introdotto in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 264, volto a fornire chiarimenti in tal senso.
Attraverso il DM 264/16 vengono segnalate quali modifiche apportare per dare disposizioni più precise agli operatori, all’amministrazione e agli enti di controllo.
Grazie a questa implementazione a livello di normativa si possono qualificare e classificare con più precisione i Sottoprodotti industriali.
Regolamentazione dei Sottoprodotti in Europa
A livello europeo la normativa sui Sottoprodotti segue il testo della Direttiva 2008/98/CE.
Questa direttiva è stata introdotta con lo scopo di:
- Definire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all’interno dell’Unione Europea (UE);
- Stabilire una gerarchia dei rifiuti unica per tutti i paesi facenti parte dell’UE;
- Proteggere l’ambiente e la salute umana, evidenziando le tecniche adeguate per la gestione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.
All’interno del Regolamento sono anche presenti diversi punti chiave, come il concetto di Responsabilità Ambientale, di Responsabilità Estesa del Produttore, della gestione dei rifiuti pericolosi, dei Rifiuti Speciali, degli obiettivi di riciclaggio e recupero a livello europeo e la differenza tra Sottoprodotto e Rifiuto, che abbiamo introdotto sopra.
L’Europa promuove la Simbiosi Industriale
Abbiamo visto come l’Unione Europea regoli la gestione dei Sottoprodotti principalmente attraverso la direttiva 2008/98/CE, che stabilisce appunto il quadro per la gestione dei Rifiuti e dei Sottoprodotti. Inoltre, il Pacchetto sull’Economia Circolare, adottato nel 2015, rafforza questi principi promuovendo la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali.
Queste regolamentazioni sottolineano come l’Europa abbia deciso di porre i Sottoprodotti e la Simbiosi Industriale come un elemento strategico per favorire e implementare l’uso efficiente delle risorse e per attuare la transizione verso l’Economia Circolare.
Tale indirizzo a livello di normativa viene così spiegato all’interno del testo di legge, precisamente nel comma 1 dell’articolo 184-ter:
“Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l’utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.
All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.”
Gestione dei Sottoprodotti
La sezione e le indicazioni su come gestire la documentazione sui Sottoprodotti viene affrontata anch’essa all’interno del DM 264 del 13 ottobre 2016.
Per prima cosa, è fondamentale notare come la scelta compiuta dal legislatore sia stata quella di non prevedere alcun strumento necessario per dimostrare i requisiti contenuti nella normativa.
Viene, infatti, data autonomia al produttore, limitatamente ai vincoli del proprio settore, di scegliere gli strumenti da utilizzare per l’individuazione del Sottoprodotto, sia che essi siano quelli indicati dalla normativa, sia che essi siano procedure già utilizzate all’interno dell’azienda.
Mentre, per la parte di gestione del Sottoprodotto, le indicazioni a livello di norma sono differenti.
Come gestire un Sottoprodotto?
Nel DM n. 264 del 2016, viene illustrato come la responsabilità della gestione del Sottoprodotto passi lungo tutta la sua filiera.
Ciascun soggetto che entra in contatto con il Sottoprodotto è tenuto a dimostrare, in base alle sue disponibilità e conoscenze, che la risorsa sta mantenendo i requisiti richiesti dalla normativa.
Nel momento in cui, all’interno della filiera, il residuo perde uno dei requisiti fondamentali, sarà l’operatore che lo sta possedendo a diventare proprietario dell’”Ex Sottoprodotto”, il quale diventerà per legge un Rifiuto.
Inoltre, verrà meno la responsabilità dei detentori precedenti, rispetto a eventi che hanno contribuito alla perdita dei requisiti.
I soggetti coinvolti nella gestione dei Sottoprodotti
All’interno del sistema di gestione del Sottoprodotto, vengono presi in causa tre soggetti:
- Il primo è l’azienda produttrice, la quale produce il Sottoprodotto;
- Il secondo è l’azienda utilizzatrice, la quale utilizza il Sottoprodotto all’interno dei suoi processi;
- Il terzo è l’eventuale Intermediario di Sottoprodotti, la figura che fa da mediatore tra l’azienda produttrice e utilizzatrice.
L’Intermediario Sottoprodotti: chi è e cosa fa
L’attore di fondamentale importanza è l’Intermediario Sottoprodotti, una figura che può anche contribuire a supportare il soddisfacimento di alcuni requisiti circa la sussistenza della qualifica di Sottoprodotto, ovvero:
- Dà prova dell’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra le parti interessate (il produttore e l’utilizzatore);
- Attesta la responsabilità del produttore in relazione alla gestione del Sottoprodotto solo nelle fasi precedenti alla consegna.
L’intermediario Sottoprodotto riveste un triplice ruolo nel settore dei rifiuti, operando in tre diverse modalità:
- Come facilitatore che comprende e collega le esigenze di aziende diverse;
- Come referente aziendale in caso di outsourcing per selezionare i migliori produttori e utilizzatori di Sottoprodotti;
- Come commerciante che gestisce l’acquisto, stoccaggio e rivendita di Sottoprodotti.
Avendo l’intermediario varie sfaccettature, non bisogna mai confondere la sua figura con quella dell’Intermediario Rifiuti, che è invece il soggetto preposto alla gestione dei rifiuti da parte delle aziende.
Il ruolo dell’azienda produttrice e l’azienda utilizzatrice
Il lavoro dell’intermediario sarebbe vano se non ci fossero le aziende a voler vendere e acquistare i Sottoprodotti.
Quando si parla di sottoprodotti, distinguiamo due grandi tipologie di aziende: produttrici e utilizzatrici.
Le aziende produttrici sono quelle attività che decidono di gestire il proprio scarto di produzione come Sottoprodotto e quindi di mettere in atto tutte le linee guida a livello normativo per dare allo scarto questa qualifica.
Le aziende utilizzatrici sono invece quelle che possono e/o vogliono utilizzare i Sottoprodotti nei propri processi di produzione, in integrazione e/o sostituzioni di materie prime vergini o semilavorati.
L’importanza della scheda tecnica
Attualmente l’unico documento riconosciuto per dimostrare le condizioni presenti all’interno della normativa ambientale è la scheda Sottoprodotto (o scheda tecnica Sottoprodotto).
Questa scheda è un atto di tipo tecnico che rientra nella documentazione contrattuale dei Sottoprodotti, la cui compilazione non è obbligatoria.
Le aziende infatti sono libere di utilizzare questo strumento, con l’unico limite che il documento deve essere vidimato presso la Camera di Commercio competente.
Perché compilare la scheda tecnica?
Sebbene la compilazione di questo documento sia su base volontaria, redigere la scheda sottoprodotto fornisce diversi vantaggi, fornisce diversi vantaggi, non solo legati alla tracciabilità del materiale e/o della sostanza, ma anche per capirne i processi e tenere traccia dei soggetti che ne sono entrati in possesso.
In particolare, la scheda Sottoprodotto permette di:
- Individuare con precisione i soggetti che operano nell’ambito della gestione del Sottoprodotto;
- Tracciare in maniera capillare il processo di produzione da cui si origina il residuo;
- Rendere chiare le specifiche tecniche del materiale che deve essere utilizzato;
- Dare trasparenza sulle modalità di gestione della materia.
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ottieni le schedeCome compilare la scheda Sottoprodotto?
Una volta che il produttore decide di compilare la scheda Sottoprodotto, al suo interno deve inserire specifiche informazioni.
Dati sui processi, sulle caratteristiche del Sottoprodotto, sugli intermediari, sono utili a fornire una panoramica chiara e soprattutto sono indispensabili per verificare il sussistere delle condizioni contenute nell’art-184 bis del D. Lgs 152/06.
Sintetizzate, le informazioni che la scheda Sottoprodotto deve contenere sono:
- Descrizione e caratteristiche del processo di produzione;
- Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione;
- Tipologia e caratteristiche del Sottoprodotto e modalità di produzione;
- Tipologie di attività o impianti di utilizzo idonei a utilizzare il residuo;
- Impianto o attività di destinazione;
- Riferimenti di eventuali intermediari;
- Modalità di raccolta e deposito del Sottoprodotto;
- Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi;
- Tempo massimo previsto per il deposito, a partire dalla produzione fino all’impiego definitivo;
- Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del Sottoprodotto;
- Conformità del Sottoprodotto rispetto all’impiego previsto.
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ottieni le schedeElenco Sottoprodotti e tipologie
La lista delle risorse classificate come Sottoprodotti è in costante aggiornamento, conseguenza del fatto che le istituzioni, come le regioni, stanno considerando e integrando sempre più questo tipo di elemento all’interno delle proprie politiche ambientali.
Di pari passo, si registra anche un aumento delle aziende interessate a questo tipo di opportunità e un valore crescente nel fare network.
Per reperire una lista aggiornata dei Sottoprodotti, esiste un portale dedicato, della Camera di Commercio d’Italia, chiamato “Elenco dei Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti”.
All’interno di questo database è possibili ricercare specifiche categorie di Sottoprodotti tramite codice ATECO, con riferimenti diretti alle aziende produttrici e utilizzatrici.
Esempi e principali industrie
Le tipologie di Sottoprodotto sono diverse e vengono divise in gruppi identificati tramite codice ATECO.
Alcune industrie produttrici/utilizzatrici di Sottoprodotti sono:
- Industria tessile
- Industria agroalimentare
- Industria della produzione di alcolici
- Industria allevamento di animali
- Industria mineraria
- Industria cartaria
- Industria del tabacco
- Industria chimica
- Industria dell’edilizia e arredamento
- Industria della plastica
- Industria metallurgica
- Industria medicale
- Industria sportiva
- Industria del trasporto e logistica
All’interno del database della Camera di Commercio d’Italia, puoi trovare la lista completa e dettagliata dei settori.
Caso studio reale
Un caso studio virtuoso incentrato sulla valorizzazione dei residui industriale è quello che ha coinvolto il team di Sfridoo e un’azienda partner facente parte del network della startup.
Nello specifico il Sottoprodotto che si è andato a recuperare sono i fanghi di rettifica, uno dei principali scarti derivante dalla lavorazione meccanica di superfici metalliche.
Ecco alcuni dati interessanti sul progetto:
- Un risparmio degli olii utilizzati nelle lavorazioni meccaniche del 70%;
- Un abbattimento dei costi del 60% per le spese delle tele di filtraggio;
- Miglioramento dell’efficienza del processo.
Numeri importanti che hanno permesso all’azienda di avere un enorme vantaggio economico all’interno dei propri processi e un vantaggio competitivo sui propri competitors di settore.
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