Economia Circolare

La gestione dei sottoprodotti in azienda

Questa Guida offre un quadro di riferimento per la corretta individuazione e gestione dei sottoprodotti in azienda, facendo riferimento alla normativa nazionale generale e concentrando gli approfondimenti sul DM 264/16 e la successiva circolare interpretativa.

mario lazzaroni sfridoo

Mario Lazzaroni

CFO e Co-fondatore

sottoprodotti azienda guida

Differenza tra Prodotto, Sottoprodotto e Rifiuto

L’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 definisce le condizioni per cui un residuo si può considerare un sottoprodotto:

E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), la sostanza o l’oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. «la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;
  2. «è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;
  3. «la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;
  4. «l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».

Affinché una sostanza od oggetto siano considerato sottoprodotti e non rifiuti, è necessaria la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni elencate nel D.Lsg. 152/06. In mancanza di anche una sola delle condizioni di cui sopra, il residuo deve essere considerato un rifiuto e come tale gestito.

Onere della prova

Essendo l’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 normativa in deroga alla disciplina dei rifiuti, tutte le condizioni fondamentali per la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, devono essere provate dal produttore che decide di ricorrere all’istituto del sottoprodotto.

Articolo 1 – DM 264/16

L’articolo 1 del DM 264/16 chiarisce che i requisiti richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all’impiego nello stesso processo, o in uno successivo.

Articolo 4 – DM 264/16

L’articolo 4, comma 1, precisa che il soddisfacimento di tutte le condizioni previste deve essere dimostrato in ogni fase della gestione del residuo. Va inoltre evidenziato che la qualifica di sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale qualificato come rifiuto divenire sottoprodotto (in tal senso, ad es., Cass. pen., sent. n. 20886/2013).

Articolo 5 – DM 264/16

L’articolo 5 del DM 264/16 prevede inoltre che: «il produttore ed il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto». Con riferimento alla responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto, l’articolo 8, comma 4, precisa che la è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all’utilizzatore o a un intermediario. In caso invece di impiego da parte del produttore stesso, egli conserva la responsabilità durante tutta la fase di utilizzo del sottoprodotto.

Responsabilità del produttore

Si ritiene opportuno ribadire che la qualifica di rifiuto discende anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine disfarsi. Al riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che «di regola, quanto alla dimostrazione di un’intenzione, solo il detentore dei prodotti può provare che la propria intenzione non è quella di disfarsi di tali prodotti, bensì di permetterne il riutilizzo in condizioni idonee a conferire loro la qualifica di sottoprodotto ai sensi della giurisprudenza della Corte» (cfr. sentenza 3 ottobre 2013, causa C-113/12, sentenza Brady, punti 61-64). Si precisa inoltre che è onere del produttore iniziale del residuo provare come, sin dalla produzione dello stesso, non vi sia l’intenzione di disfarsene, ma di assicurarne un utile e legale impiego nel medesimo o in altro ciclo produttivo. La dimostrazione delle circostanze previste dall’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 dovrà essere fornita, quindi, in ogni fase, dalla produzione fino all’impiego finale, da parte del produttore medesimo, ovvero, in caso di cessione dello stesso, del soggetto detentore del residuo.

Responsabilità in merito alla gestione

Nel caso in cui vengano meno i requisiti per la qualifica di un residuo come sottoprodotto (art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006), la responsabilità della gestione del residuo come rifiuto (non più sottoprodotto) ricade sull’operatore che si trova in possesso del medesimo immediatamente prima che diventi rifiuto. Ogni soggetto che interviene lungo la filiera di gestione del sottoprodotto è inoltre tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti che rendono tale il residuo, limitatamente a quanto sia nella propria disponibilità e conoscenza, non essendo applicabile l’estensione dell’onere della prova rispetto a parti della filiera su cui il soggetto non ha poteri di verifica e controllo. Difatti, nel caso in cui, lungo la filiera si verifichino circostanze che determinino la perdita dei requisiti di un residuo come sottoprodotto, il soggetto che lo detiene (nel momento della perdita dei requisiti) diviene il produttore del rifiuto (ex sottoprodotto). Si specifica inoltre che, in caso di perdita dei requisiti sostanziali per la qualifica del residuo come sottoprodotto, viene meno la responsabilità dei detentori precedenti rispetto ad eventi sopravvenuti e indipendenti dalla loro volontà ed attività.

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Scopo del decreto ministeriale 264/16

In attuazione dell’articolo 5 della direttiva quadro in materia di rifiuti, n. 2008/98/CE, L’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che, per qualificare sottoprodotti i residui dei processi produttivi (anziché rifiuti), è necessario dimostrare, contemporaneamente e sin dalla produzione del residuo, la sussistenza delle quattro condizioni già citate.

L’utilità del Decreto

La sussistenza di tali condizioni deve essere necessariamente valutata caso per caso. La natura “generale” di alcune delle condizioni sopra elencate (“certezza dell’utilizzo” o la riconducibilità del trattamento alle “normali pratiche industriali”), nel tempo ha creato problemi sia per gli operatori che per le Amministrazioni, producendo difformità di interpretazione ed applicazione della norma, con ricadute negative, in termini di garanzie, sulle imprese e sugli organi di controllo. Il risultato, in assenza di elementi di riferimento (giurisprudenza, strumenti, modelli), è stato quello di disincentivare il ricorso alla qualifica di sottoprodotto di alcuni materiali che, seppure residuali, avrebbero potuto essere utilmente impiegati nello stesso o in altro ciclo produttivo, nel rispetto della tutela dell’ambiente e della tutela della salute, in attuazione del principio di prevenzione della formazione di rifiuti e della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. In questo quadro, il DM 264/16 ambisce ad essere uno strumento chiarificatore a disposizione degli operatori, delle Amministrazioni e degli organi di controllo per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti (art. 184 bis T.U. Ambientale) per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto anziché come rifiuto.

L’impatto del DM 264/16 sulla disciplina

In conclusione possiamo affermare che il DM 264/16 non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore, difatti:

  • se un residuo di produzione deve essere considerato sottoprodotto o meno dipende esclusivamente dalla sussistenza o meno delle quattro condizioni di cui all’art. 184 bis;
  • il produttore rimane libero di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge con ogni mezzo e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli espressamente disciplinati nel Decreto;
  • non contiene né un “elenco” di materiali senz’altro qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz’altro costituenti “normale pratica industriale” dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso.

Difatti, è anche precisato nell’articolo 1, comma 2 del DM, ai sensi del quale: «i requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze».

Gli strumenti identificati dal DM 264/16

Il legislatore, attraverso il Dm 264/16, ha compiuto la scelta di non prevedere strumenti probatori “necessari” per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di “sottoprodotto”, difatti le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive. E’ lasciata quindi al produttore del sottoprodotto la possibilità di scegliere strumenti di prova individuati in autonomia, e diversi da quelli previsti dal DM 264/16. Rimane, quindi, ferma la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti (art. 184 bis del dlgd 152/2006) con ogni mezzo, anche mantenendo i sistemi e le procedure aziendali adottati prima dell’entrata in vigore del Decreto o scegliendone di diversi, ferma restando la vincolante applicazione delle pertinenti norme di settore.

Alla luce di quanto riportato, l’utilizzazione degli strumenti consigliati nel DM 264/16 rimane frutto di una adesione volontaria e non può in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti, per l’autorizzazione della quale non potrà mai richiedersi l’obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Scheda sottoprodotto e documentazione contrattuale

Si ritiene tuttavia necessario specificare che il DM 264/16 (e la successiva circolare del MATTM) è l’unica guida operativa ad oggi disponibile, sia per i produttori sia per gli enti di controllo. Ovvero le modalità e gli strumenti indicati nel DM forniscono una base comune a produttori e organi di controllo, sulla base della quale istruire il confronto. In ragione della poca giurisprudenza disponibile e del carattere generalista della norma nazionale, si consiglia di avvalersi delle metodologie proposte nel DM 264/16 quantomeno in tema di scheda tecnica e contratto, strumenti fondamentali per la dimostrazione del rispetto dei requisiti per qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto.

La scheda tecnica (unitamente al contratto) è uno strumento messo a disposizione degli operatori per sostenere l’onere della prova e dall’altra parte aiuta gli organi di controllo nella verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 184 bis del T.U. Ambientale.

Come compilare la scheda sottoprodotto?

La scheda tecnica consente di identificare i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione del sottoprodotto (produttore, utilizzatore ed eventuali intermediari), di descrivere il processo di produzione da cui origina il sottoprodotto, nonché le specifiche tecniche del materiale che deve essere impiegato e le modalità di gestione dello stesso, fino all’utilizzo. Si deve notare come, nel caso in cui un operatore intenda produrre la scheda tecnica come strumento a supporto della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, alcuni campi della scheda tecnica debbano essere necessariamente e soddisfacentemente riempiti.

Caratteristica di “residuo di produzione”

(articolo 184-bis, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sull’impianto di produzione e sul sottoprodotto. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

– Descrizione e caratteristiche del processo di produzione;
– Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione;
– Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione;

Certezza dell’utilizzo

(articolo 184-bis, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sulla destinazione del sottoprodotto, su tempi e modalità di deposito e movimentazione, nonché sull’organizzazione e continuità del sistema di gestione. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

– Tipologie di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;
– Impianto o attività di destinazione;
– Riferimenti di eventuali intermediari;
– Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto;
– Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi;
– Tempo massimo previsto per il deposito, a partire dalla produzione fino all’impiego definitivo;
– Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto;

Utilizzo diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

(articolo 184-bis, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sul sottoprodotto e sui trattamenti necessari a consentirne l’impiego. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

– Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto;

Legalità dell’utilizzo

(articolo 184-bis, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sulle caratteristiche del sottoprodotto e sulla conformità dello stesso rispetto all’impiego previsto, sotto il profilo sia tecnico che del rispetto dei requisiti e dei parametri stabiliti da norme di settore, laddove esistenti. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

– Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto.

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Dimostrazione dei requisiti del sottoprodotto

L’articolo 4 del DM 264/16 indica che le condizioni di cui dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06 devono poter essere dimostrate e sussistere contemporaneamente in ogni fase della gestione del residuo, dalla produzione, fino al suo impiego definitivo.

Origine del residuo da un processo di produzione il cui scopo primario è diverso dalla produzione dello stesso

Al fine di qualificare come sottoprodotto un residuo di produzione, così come definito dall’articolo 184-bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, la sostanza o l’oggetto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Si precisa che il testo intende evidenziare che la sostanza o l’oggetto da qualificare come sottoprodotto sia un residuo di produzione e non, invece, un prodotto. Ulteriore specifica si individua all’articolo 2 del DM 264/16 e secondo quanto precisato dalla Commissione europea nel documento Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste (2012), è considerato “prodotto” ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o è il risultato di una scelta tecnica. In altre parole, se il fabbricante ha scelto deliberatamente di produrre quella sostanza o oggetto – magari anche modificando appositamente il processo di produzione – esso va considerato un prodotto e non un residuo, rendendo di fatto inutile procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica dello stesso come sottoprodotto.

Definizione di processo di produzione

Più complessa è la definizione di processo di produzione: ci si riferisce infatti ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili. Con questo si vuole dire che la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc.. Conclusioni similari sono state confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sent. n. 41839 del 2008; Consiglio di Stato, sent. n. 4151/2013).

Certezza dell’utilizzo

Ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché un residuo sia un sottoprodotto deve essere certo che esso «sarà utilizzato» nel corso dello stesso o di un successivo processo produttivo o di utilizzazione. In conformità alla direttiva 2008/98/CE la norma legislativa sopra citata, nel richiedere che non vi siano possibilità che il residuo non venga utilizzato, vuole evitare la sottrazione di un materiale alla disciplina dei rifiuti in presenza di una mera possibilità di utilizzo dello stesso. Il sottoprodotto nasce con la certezza di essere riutilizzato senza particolari interventi manipolativi (così Cons. Stato, sent. n. 4151/2013).

Ne deriva che deve, dunque, essere senz’altro esclusa la possibilità di allestire depositi a tempo indeterminato di materiali in vista di un loro possibile utilizzo futuro (cfr. la Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, cit., par. 1.2.3, nonché – quanto alla giurisprudenza italiana – Cons. Stato, sent. n. 4151/2013). Quindi è col fine di evitare che un materiale qualificato sottoprodotto venga gestito, in una qualunque delle fasi, come un rifiuto (quindi gestito illegalmente) che è stata introdotta la dimostrazione della certezza dell’utilizzo. Quanto alla necessità di provare la ricorrenza della condizione in parola – ferma restando la insufficienza, a tal fine, di una mera dichiarazione di intenti circa la destinazione del materiale ad un successivo ciclo produttivo (Cass. pen., sent. n.3202/2015) – si ritiene opportuno richiamare alle condizioni sviluppate di seguito.

Indizi rilevatori

  • La certezza dell’utilizzo deve essere dimostrata mediante indizi rivelatori capaci – soprattutto in concorso tra loro – di rendere affidabile una valutazione circa il prodursi di un evento futuro, consistente nel successivo utilizzo. Sarà dunque interesse dell’impresa che intende qualificare un sottoprodotto predisporre adeguato materiale probatorio, che può concretizzarsi nella redazione della scheda tecnica del sottoprodotto e della documentazione contrattuale.

    Individuazione del destino

  • Sin dal momento della produzione del sottoprodotto, l’attività o lo stabilimento in cui il residuo sarà utilizzato deve essere già stato individuato, ovvero, quanto meno, che sia individuabile in considerazione delle specifiche caratteristiche possedute del materiale che ne rendono compatibile l’impiego in determinati cicli produttivi. A tal proposito, è utile precisare come l’espressione “individuabile” faccia riferimento alle tipologie di attività o stabilimenti nel cui ambito il residuo può essere impiegato. Si può pertanto dire che è ammessa, all’origine, incertezza sul soggetto destinatario del residuo, non vi essere invece alcun dubbio circa la tipologia di attività o stabilimento in cui il sottoprodotto può e sarà impiegato in considerazione delle sue caratteristiche tecniche, e proprio in virtù di quelle caratteristiche, il suo impiego è possibile senza il ricorso a trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.

Congruità del destino

  • Quando il destinatario sia già stato individuato all’atto della redazione della scheda tecnica, il DM 264/16 richiede sia condotta una verifica di congruità (sotto il profilo qualitativo e quantitativo) tra sottoprodotto e attività di destinazione. Requisiti fondamentali di qualifica del destinatario (rispetto alle caratteristiche del sottoprodotto) sono le caratteristiche e le dimensioni, che devono essere adeguate ad assicurare l’effettivo impiego del residuo stesso, e non solo la mera possibilità.

Documentazione contrattuale

  • Rispetto a quanto detto sopra, un elemento di prova sicuramente efficace è rappresentato dalla documentazione contrattuale e, dunque, dalla presenza di un contratto commerciale scritto tra il produttore o il detentore (eventuale intermediario / commerciante) e l’azienda nel cui processo verrà utilizzato il sottoprodotto. Di conseguenza, il verificarsi di una cessione del materiale a valore positivo per il produttore (o detentore) rappresenta un utile indizio (si veda, Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, par. 1.2.3).

Sistema di gestione

  • Si ritiene dunque opportuno consigliare al produttore di organizzare un sistema di gestione e predisporre la documentazione probatoria in modo tale da affiancare a tali elementi (documentazione contrattuale) ulteriori fattori in grado di sostenere la prova della certezza dell’utilizzo, come ad esempio le informazioni riguardanti l’esistenza di un “solido mercato” del sottoprodotto (si veda, Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, par. 1.2.3), che possono essere inserite nel campo «Informazioni sul sottoprodotto» della scheda tecnica. Fornire chiare ed adeguate indicazioni circa tempi e modalità di deposito del sottoprodotto costituisce una ulteriore riprova a riguardo della certezze dell’utilizzo. Anche queste informazioni possono essere inserite in scheda tecnica, riempiendo adeguatamente i campi riguardanti «Tempi e modalità di deposito».

Identificazione dei soggetti interessati

  • Ai fini della prova in questione, la documentazione contrattuale dovrà innanzitutto contenere sufficienti informazioni per l’identificazione dei soggetti interessati dall’operazione (produttore, eventuale intermediario / commerciante, stabilimento di destinazione) nonché le specifiche tecniche del sottoprodotto oggetto della compravendita. Anche in tale ipotesi risulta quindi utile la compilazione della scheda tecnica, dalla quale è possibile evincere le diverse informazioni necessarie, a corredo della identificazione, sotto il profilo soggettivo, del destinatario. Potrebbe inoltre verificarsi il caso in cui, al momento della produzione del sottoprodotto, non sia ancora stato individuato il soggetto destinatario dello stesso. In questa circostanza, si raccomanda caldamente all’operatore di procedere alla compilazione della scheda tecnica, dove dovranno essere inserite le informazioni relative all’attività o al settore di destinazione, considerate le specifiche tecniche del residuo, che lo rendono idoneo a determinati utilizzi.

Tempi di deposito lunghi

  • La scheda tecnica è lo strumento fondamentale per fornire agevolmente ulteriori elementi in grado di sostenere la prova della certezza dell’utilizzo. Al riguardo si noti che il tempo del deposito rappresenta un elemento di notevole importanza: un lungo tempo di deposito rende, proprio in ragione dell’incertezza legata al mero scorrere del tempo, meno certo l’utilizzo (in tema, cfr. a contrario Cons. Stato, sent. n. 4151/2013, secondo cui depongono nel senso della sussistenza del requisito della certezza il tempo ravvicinato dell’utilizzo e la non necessarietà di operazioni di stoccaggio).

La scelta dei tempi corretti

  • La corretta scelta del tempo di deposito va valutata con riguardo alle caratteristiche del sottoprodotto, alle modalità e al luogo adibito alla conservazione, ma soprattutto rispetto alle caratteristiche che esso deve presentare in sede di successiva utilizzazione. Pare, dunque, opportuno che il produttore – soprattutto nei casi in cui venga disposto un tempo di deposito del residuo non breve – abbia cura di predisporre ulteriori elementi probatori in grado di supportare la sussistenza del requisiti della certezza dell’utilizzo. A questo fine, potrà essere utilizzata la già citata scheda tecnica compilando adeguatamente il campo «Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto», «Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto» e «Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all’impiego definitivo» (giustificando tali modalità e tempi rispetto al successivo impiego).

Si evidenzia infine come il DM 264/16 prevede che sia il produttore sia il detentore siano tenuti ad assicurare, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto che, per tempi e per modalità, consente l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto. La norma mira a prevenire il rischio che, lungo la filiera, modalità di gestione inadeguate sotto il profilo tecnico o temporale possano causare la perdita dei requisiti di idoneità del residuo.

Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

L’articolo 184-bis, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006, specifica che per la qualifica di un residuo come sottoprodotto, la sostanza o l’oggetto possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

Al riguardo, l’articolo 6 del DM 264/16 indica che «non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell’oggetto idonee a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull’ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo». Sempre allo stesso articolo il DM 264/16 chiarisce ulteriormente che «rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell’oggetto idonee a consentire e favorire, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull’ambiente».

Lo scopo del concetto di normale pratica industriale

Il legislatore ha voluto in questo caso rispondere a due esigenze:

  • da un lato di tener conto che il bisogno di un trattamento preliminare prima della utilizzazione di un residuo può segnalare il fatto di trovarsi dinanzi ad un rifiuto;
  • dall’altro, di considerare che anche le materie prime talvolta necessitano di essere lavorate prima del loro impiego nel processo produttivo (Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, par. 1.2.4).

Il DM 264/16 chiarisce che le operazioni svolte sul residuo (per essere intese come normale pratica industriale) non devono conferire allo stesso particolari caratteristiche sanitarie o ambientali che il residuo medesimo non possiede al momento della sua produzione. Scopo della disposizione è quello di evitare che, inquadrando come “normale pratica industriale” un’attività, ad esempio, finalizzata a ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o pericolose, possano essere sostanzialmente eluse le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e le relative necessarie cautele ed autorizzazioni. Il legislatore, tuttavia, riconosce la possibilità di qualificare come “normale pratica industriale” eventuali operazioni necessarie per rendere il residuo idoneo all’utilizzo, anche sotto il profilo ambientale e sanitario, alla condizione che siano svolte all’interno del medesimo ciclo produttivo.

Come dimostrare la normale pratica industriale

Col fine di ricondurre eventuali operazioni sul residuo alla “normale pratica industriale”, il produttore potrebbe ad esempio dimostrare che:

– il trattamento non incide o non fa perdere al materiale la sua identità, le caratteristiche merceologiche, o la qualità ambientale, non determina un mutamento strutturale delle componenti chimico-fisiche della sostanza o una sua trasformazione radicale (Cass. pen., sent. n. 40109/2015 e Cass. pen., sent. n. 17453/2012);

– il trattamento corrisponde a quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale il materiale viene utilizzato ed in particolare a quelli ordinariamente effettuati sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire (Cass. pen., sent n. 17453/2012; Cass. pen., sent. n. 20886/2013).

La dimostrazione del requisito dell’utilizzo diretto (senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale) potrà essere fornita compilando la scheda sottoprodotto al campo «Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto», indicando se il residuo necessita di un trattamento in vista dell’utilizzo, di quale trattamento si tratta e se l’attività di trattamento sia svolta direttamente, o mediante un intermediario, o presso lo stabilimento di utilizzo finale.

Trattamenti presso terzi diversi dal produttore e dal destinatario

Con riferimento alla possibilità di eseguire trattamenti anche presso soggetti intermediari (non nel senso dell’intermediario rifiuti), l’eventuale eccessiva molteplicità di passaggi e di operatori potrebbe rendere maggiormente complicata la dimostrazione della sussistenza dei requisiti, con particolare riferimento alla certezza dell’utilizzo. La norma tuttavia non vieta tale possibilità.

Legalità dell’utilizzo

L’articolo 184-bis al punto d) prescrive, tra le condizioni da soddisfare per poter qualificare un residuo come sottoprodotto, che l’ulteriore utilizzo sia legale, ossia che la sostanza o l’oggetto soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e che non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. A tal proposito vanno distinte due diverse ipotesi: la prima, in cui via sia una normativa di riferimento che definisce modalità o requisiti di impiego per un determinato utilizzo (es: normativa tecnica sulla classificazione dei rottami), e la seconda in cui non via sia, o sia incompleta, una normativa ad hoc (es: sottoprodotti agricoli per impianti biogas).

In presenza di norme di riferimento

La mancata rispondenza del residuo ai requisiti richiesti dalla norma per il suo utilizzo o il diverso utilizzo rispetto a quelli previsti, determina l’impossibilità di qualificarlo come sottoprodotto. A titolo esemplificativo, per poter utilizzare una biomassa come combustibile in un impianto di produzione di energia è indispensabile che la stessa sia elencata nell’allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152 del 2006 o in altre norme specifiche che ne disciplinano l’impiego. In caso di mancata inclusione nell’Allegato citato o di mancato rispetto delle condizioni disciplinate, la biomassa deve essere qualificata come rifiuto e la combustione può essere effettuata soltanto in un impianto autorizzato per la gestione di rifiuti.

In assenza di norme di riferimento

Quando non via siano particolari vincoli normativi nell’utilizzo del residuo nel processo individuato, la normativa ci impone di dimostrare che l’impiego dello stesso non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. Questa è il caso, ad esempio, delle biomasse impiegate in impianti di digestione anaerobica (biogas) che non soggiacciono a particolari prescrizioni tecniche con riferimento alle materie prime in ingresso.

Nella scheda tecnica – ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito della legalità dell’utilizzo – sarà opportuno sviluppare la dimostrazione della rispondenza del residuo agli standards merceologici ed alle norme tecniche di settore (Cass. pen., sent. n. 17126/2015), fermo restando che, comunque, tale requisito non potrà ritenersi sussistente in caso di emergenze fattuali o documentali che provano la pericolosità (Cass. pen., sent. n. 17453/2012).

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Deposito e movimentazione del sottoprodotto

Il deposito del sottoprodotto è argomento spinoso, infatti la gestione e la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione fino all’impiego degli stessi, devono essere realizzate in modo da assicurare, oltre all’assenza di rischi ambientali o sanitari, il mantenimento delle caratteristiche dei residui necessarie a consentirne l’impiego. Deve inoltre essere sempre garantita la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, che devono essere funzionali all’utilizzo dei materiali nel periodo più idoneo allo stesso e non devono incidere negativamente sulla qualità e funzionalità dei materiali medesimi ai fini dello specifico impiego previsto. Questo significa che, quanto si progetta il sistema di deposito e movimentazione dei sottoprodotti, non bisogna rifarsi alla prassi tipica dei rifiuti, bensì a quella dei prodotti destinati alla vendita.

Tempo massimo previsto

Il tempo massimo previsto per il deposito, decorso il quale si presume che possano essere pregiudicate le caratteristiche merceologiche o di funzionalità necessarie per l’impiego previsto, deve essere indicato nella scheda tecnica. Se dovesse decorrere il tempo massimo di deposito indicato nella scheda tecnica, senza che la sostanza o l’oggetto sia stato utilizzato, questi perderanno la qualifica di sottoprodotto e dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo deve essere gestito come rifiuto. In alternativa, qualora il residuo sia ancora in grado di soddisfare i requisiti per un successivo utilizzo, anche diverso da quello precedentemente previsto (ovvero possiede ancora i requisiti di sottoprodotto), sarà necessario compilare una nuova scheda tecnica. Con riferimento alla fase di trasporto, il decreto non contempla documentazione diversa da quella ordinariamente impiegata per il trasporto delle merci.

Scheda tecnica e documentazione contrattuale

La documentazione contrattuale e la scheda tecnica rappresentano i due strumenti probatori indicati dal DM 264/16 (art. 5, commi 4 e 5).

La documentazione contrattuale è lo strumento ideale per soddisfare il requisito della “certezza dell’utilizzo”, di cui all’articolo 184-bis, comma 1, lett. b), mediante la scheda tecnica, invece, gli operatori possono dimostrare della sussistenza di tutti i requisiti di cui all’articolo 184-bis contemporaneamente. Questo non vuol dire che la documentazione contrattuale sia superflua, anzi è bene che il produttore predisponga comunque una adeguata documentazione contrattuale, soprattutto a tutela della “business continuity” del processo organizzato.

La scheda tecnica consente infatti di:

  • identificare i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione del sottoprodotto (produttore, utilizzatore ed eventuali intermediari);
  • descrivere il processo di produzione da cui origina il residuo;
  • descrivere le specifiche tecniche del materiale che deve essere impiegato;
  • individuare le modalità di gestione dello stesso, fino all’utilizzo;
  • ma non permette di definire il rapporto commerciale tra produttore, utilizzatore ed eventuali intermediari / commercianti.

Si ritiene importante sempre chiarire che alcuni dei campi previsti nella scheda tecnica potrebbero non risultare compilabili al momento della produzione del sottoprodotto.

L’utilità della scheda tecnica sottoprodotto

Fermo restando che la predisposizione della scheda tecnica (e della documentazione contrattuale) non è obbligatoria, è tuttavia opportuno precisare che ad oggi si tratta dell’unico documento riconosciuto per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto. La compilazione della scheda tecnica rappresenta infatti un elemento di ausilio sotto il profilo probatorio per coloro che intendano avvalersi delle procedure previste dal DM 264/16. Come sopra accennato, la scheda potrebbe infatti anche essere utilmente sostituita da altra documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica di un residuo come sottoprodotto.

Vidima delle schede presso le Camere di Commercio

Si precisa che le schede tecniche, qualora l’azienda decida di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno peraltro contenere i soli dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione. Si ricorda inoltre che i documenti di trasporto del sottoprodotto devono essere accompagnati alla dichiarazione di conformità alla scheda tecnica.

Piattaforma di scambio sottoprodotti delle CCIAA

Con riferimento all’articolo 10 del DM 264/16, titolato «Piattaforma di scambio tra domanda e offerta», appare utile precisare che lo stesso non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma prevede la realizzazione di un elenco contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

In merito all’obbligo di iscrizione

La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non quale rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del d. lgs. n. 152 del 2006. Pertanto, l’iscrizione nell’elenco del produttore o dell’utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.

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Mario Lazzaroni

CFO e Co-fondatore

Con Sfridoo diamo risposte operative alle aziende che intraprendono la strada virtuosa dell'economia circolare. Forti dell'esperienza sul campo del nostro team offriamo servizi e prodotti digitali eco-innovativi.