L’intermediario Sottoprodotti: una nuova figura green
L’Intermediario Sottoprodotti è una figura cruciale nel panorama della Simbiosi Industriale, e sempre più richiesta sul mercato B2B. Opera, infatti, da collegamento tra il produttore di Sottoprodotti e l’acquirente interessato al loro utilizzo.
Pur non essendo definito in modo esplicito dalla normativa vigente, questo professionista green si configura come un partner aziendale esterno a entrambe le parti, svolgendo un ruolo analogo a quello di un procacciatore d’affari.
L’ attività dell’Intermediario Sottoprodotti, quindi, è focalizzata sulla creazione di un ponte tra chi genera il Sottoprodotto e chi può impiegarlo in modo efficace e sostenibile.
Differenza tra Intermediario Rifiuti e Intermediario Sottoprodotti
Un errore comune che si riscontra nel settore è quello di assimilare la figura dell’Intermediario Sottoprodotti a quella dell’Intermediario Rifiuti.
Questo talvolta genera una gestione impropria dei Sottoprodotti, facciamo dunque chiarezza.
L’Intermediario Rifiuti si occupa dei materiali che non hanno più alcuna utilità, quindi di fatto classificati come rifiuti.
È importante, a questo punto, ricordare la decisività della definizione della natura del materiale in questione per determinare se rientra nella categoria dei rifiuti o dei Sottoprodotti. Questo permette di capire se l’intermediario opererà nel settore della gestione dei Sottoprodotti o in quello dei rifiuti. Si rende necessario, in questo senso, tenere in debita considerazione i profili di criticità che, se trascurati, potrebbero compromettere la corretta gestione del Sottoprodotto, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità.
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SCOPRI IL SERVIZIOL’Intermediario Sottoprodotti nella normativa
La figura green dell’Intermediario di Sottoprodotti, sebbene non sia esplicitamente definita dalla normativa europea riguardante i rifiuti, la Direttiva 2008/98/CE, viene indicata nel D.M. 264/2016 che disciplina il settore dei Sottoprodotti in Italia.
Gli articoli più importanti per comprendere il ruolo dell’intermediario sono l’articolo 5, che definisce le modalità di prova dell’utilizzo dei Sottoprodotti, e l’articolo 8, che limita la responsabilità del produttore o del cessionario alle fasi precedenti la consegna al destinatario finale o all’intermediario:
- art. 5, c. 4: “costituisce elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori …”;
- art. 8, c. 4: “La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all’utilizzatore o a un intermediario”.
Come anticipato, quindi, l’intermediario Sottoprodotti si configura come un partner aziendale in outsourcing del tutto assimilabile ad un broker commerciale o procacciatore d’affari, ovvero ad un soggetto terzo. Un “facilitatore”, dunque, che mette in relazione il venditore e il destinatario, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza e/o rappresentanza.
In questo modo, l’intermediario di Sottoprodotti rimane un referente aziendale esterno che realizza l’incontro tra i migliori produttori di Sottoprodotti e i rispettivi destinatari pronti a ricevere il materiale e a perfezionare l’acquisto.
La normativa attuale, pur fornendo un quadro di riferimento, lascia spazio a diverse interpretazioni e applicazioni pratiche. L’assenza di una definizione chiara e dettagliata dell’intermediario Sottoprodotti può generare incertezze legali e operative. In questo contesto, diventa fondamentale avvalersi della consulenza di esperti del settore. Un team specializzato può aiutare a distinguere con precisione cos’è un Sottoprodotto e a definire le responsabilità, garantendo così una gestione conforme alla normativa vigente.
Cosa fa l’intermediario Sottoprodotti
Quali sono , dunque, le funzioni e le responsabilità dell’Intermediario Sottoprodotti? Individuiamo la sua importanza per due temi principali:
- La presenza di un Intermediario Sottoprodotti diventa, secondo la normativa, un elemento “provante” in grado di qualificare il Sottoprodotto come tale: l’esistenza di rapporti commerciali o impegni contrattuali tra produttore, intermediario Sottoprodotti e destinatari finali, sono fondamentali per adempiere al punto secondo della definizione del Sottoprodotto e cioè la “certezza del riutilizzo“. Tale certezza è ricondotta dalla normativa sul Sottoprodotto (184 bis Testo Unico ambientale) e dal D.M. 264 alla redazione di un contratto commerciale tra le parti interessate all’utilizzo di questo prodotto;
- L’intermediario Sottoprodotti diventa il primo interlocutore per realizzare accordi commerciali continuativi, contribuendo a provare l’esistenza di un mercato per il Sottoprodotto. Il produttore del Sottoprodotto, non risponde inoltre di eventuali gestioni illecite poste in essere dall’intermediario stesso.
Per un approfondimento su come queste dinamiche influenzino l’ambito dei Sottoprodotti e per conoscere tutti gli aspetti chiave del loro ciclo di vita, consulta la nostra Guida sui Sottoprodotti.
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Ritornando al ruolo dell’Intermediario Sottoprodotti, è importante sottolineare che questa figura assume responsabilità cruciali anche nella gestione operativa dei Sottoprodotti.
Deve, infatti, gestire documenti chiave come la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità, svolgendo un ruolo attivo nell’assicurare che le caratteristiche tecniche dei Sottoprodotti siano adeguatamente documentate e che le condizioni di cessione rispettino sia la normativa che i criteri di vantaggiosità economica.
Approfondiremo ora come queste responsabilità si traducano in pratiche quotidiane e quali sfide l’intermediario debba affrontare per garantire una gestione efficace e conforme alla legge.
I rapporti contrattuali e le prove di utilizzo
L’articolo 5 del D.M. 264/2016 stabilisce dunque il requisito della certezza dell’utilizzo, dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso.
La normativa evidenzia alcune modalità di prova tra le quali l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori. È attraverso questi accordi che si evincono le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei Sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione.
In mancanza della documentazione contrattuale, è necessario ricorrere ad altri mezzi per dimostrarla certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi del residuo. Uno di questi è la predisposizione di una scheda tecnica del Sottoprodotto contenente le informazioni riportate in allegato al D.M..
La scheda tecnica Sottoprodotto, che viene chiamata anche dossier Sottoprodotto, gioca un ruolo chiave nella gestione dei Sottoprodotti in azienda.
Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono necessarie a consentire l’identificazione dei Sottoprodotti, definirne l’impiego e le caratteristiche tecniche e indicare il settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.
L’iscrizione all’elenco Sottoprodotti
L’articolo 10 del D.M. mira a favorire lo scambio e la cessione dei Sottoprodotti. A questo scopo, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco a cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di Sottoprodotti.
L’elenco viene reso pubblico e consultabile in una sezione dedicata del sito internet della Camera di Commercio o su altri canali indicati dalla stessa. . L’obiettivo dell’elenco non è quello di introdurre requisiti obbligatori per i produttori e gli utilizzatori di Sottoprodotti, ma piuttosto di fornire informazioni e di facilitare gli scambi.
Per gli intermediari Sottoprodotti non è prevista l’iscrizione all’elenco Sottoprodotti, nella loro funzione di definizione di quali materiali siano Sottoprodotti.
Questo ci permette di comprendere meglio che la qualifica di un materiale come Sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dall’iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco. Questo aspetto di carattere oggettivo legato alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è nelle funzioni di un eventuale intermediario.
Per un esempio di qualifica come Sottoprodotto secondo requisiti, puoi leggere il nostro approfondimento sulla classificazione delle Terre e Rocce da scavo.
Ne consegue che l’iscrizione nell’elenco del produttore o dell’utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come Sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.
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INVIA LA TUA RICHIESTAVantaggi e criticità dell’Intermediario Sottoprodotti
Come anticipato, nonostante la mancanza di una definizione normativa esplicita sull’intermediario Sottoprodotti, questo gioca un ruolo fondamentale nella prova di conformità dei Sottoprodotti.
Essendo considerato un partner aziendale terzo esterno, viene automatico chiedersi se sia opportuno usufruire di più di un intermediario Sottoprodotti nella catena di valore.
Pur non esistendo un divieto a priori, è di tutta evidenza che in tale fattispecie il flusso di tracciabilità del Sottoprodotto finirebbe per essere quasi certamente compromess.o Difficilmente, infatti, il produttore dei residui di produzione potrà avere contezza, fin dal principio, del destino che avranno presso l’utilizzatore.
Ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.M. 264/2016, infatti, “il requisito della certezza dell’utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso”.
In conclusione, considerando le molteplici sfaccettature e le criticità che caratterizzano il ruolo dell’intermediario Sottoprodotti, diventa essenziale affidarsi a professionisti esperti nel settore.
Le aziende, al fine di massimizzare i benefici derivanti dall’utilizzo dei Sottoprodotti, possono avvalersi di consulenti specializzati, in grado di navigare attraverso la complessa rete di normative e prassi operative.
Questo approccio strategico permette di trasformare ciò che potrebbe sembrare un semplice scarto in una risorsa preziosa, contribuendo così alla realizzazione di un’Economia Circolare sostenibile e responsabile.
In questo modo, le aziende non solo rispettano l’ambiente, ma realizzano anche un significativo risparmio economico, ottimizzando i loro processi produttivi e riducendo gli sprechi.
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