Economia Circolare

Cos’è l’End of Waste: definizione, principali differenze e casi concreti

Cosa significa End of Waste o cessazione della qualifica di rifiuto? Scopriamolo assieme con questa breve guida nel settore dedicato alla Cessazione della qualifica di rifiuto

marco battaglia sfridoo

Marco Battaglia

CEO e Co-Fondatore

sfridoo cos'è end of waste

Caso pratico e definizione di End of Waste

Prendiamo un caso reale per delineare la definizione di End of Waste: il caso Aliplast, l’azienda acquisita dal Gruppo Hera nel 2017, che gestisce il ciclo e ri-ciclo della plastica, in particolare PET e polietilene in film.

L’azienda produttrice del rifiuto, che interessa il processo di Aliplast, conferisce il carico al gestore ambientale (vettore che ha i requisiti normativi per il trasporto rifiuti) verso l’impianto destinatario, appunto Aliplast S.p.a., per avviare a trattamento il rifiuto e farlo diventare nuova materia da utilizzare in altri processi. Ecco qui come un rifiuto viene trasformato in nuovo prodotto: l’End of Waste è dunque quel momento in cui il rifiuto, a seguito di un trattamento previsto dalla normativa, finisce di essere tale in quanto assume le caratteristiche qualitative atte a conferire alla materia la qualifica di prodotto. Difatti, Aliplast vende dei prodotti che derivano da rifiuti: ecco l’End of Waste.

Definizione di End of Waste (Cessazione della qualifica di rifiuto)

L’End of Waste è dunque il processo di recupero eseguito su un rifiuto e non semplicemente il risultato finale, dato che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto verso altre aziende.

Processi End of Waste riconosciuti in Europa e in Italia

Ecco i processi di cessazione qualifica rifiuto che sono già stati accordati in sede europea con specifici regolamenti:

  • Rottami di ferro, acciaio e alluminio – Regolamento CE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011
  • Rottami di vetro – Regolamento UE n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012
  • Rottami di rame – Regolamento 715/2013

mentre l’Italia ha disciplinato i seguenti processi End of Waste:

  • Combustibili solidi secondari da rifiuto (CSS), e dunque il così detto “car fluff – Regolamento 22/2013 del 14 febbraio 2013
  • Fresato d’asfalto – Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, in vigore dal 3 luglio 2018.
  • Prodotti assorbenti

End of Waste significa economia circolare?

In parte. Sebbene è vero che economia circolare significa rimettere in pista materie già consumate, è anche vero che l’obiettivo del nuovo modello economico è l’eliminazione del concetto di rifiuto e operare nel senso della prevenzione, come previsto anche dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti. In questo senso, l’End of Waste rappresenta un ulteriore “circoletto” che riporta la materia all’uso del consumatore nella value hill. Un consumatore che deve essere reso sempre più informato e sensibilizzato sul tema del riciclo: ecco che si parla di consumAttore, nel green marketing. Ho parlato di questi aspetti nella puntata n.15 del podcast di Carlo Ghiglietti “Pensa Circolare“.

Economia circolare vs Riciclo

Nei seminari e momenti di formazione che facciamo con Sfridoo ci tengo a sottolineare come l’economia circolare non significhi riciclo. L’economia circolare non riguarda esclusivamente il settore ambientale, è un tema ben più trasversale e di cambio di paradigma. L’economia circolare significa cambio di modello di business, cambio del modo di consumare e di intendere l’utilizzo della materia per avvicinarsi ai modelli naturali.
Il processo di End of Waste, dunque, per riportare un rifiuto a una materia riutilizzabile in altri cicli produttivi, è da intendersi come ultima possibilità per sfruttare le capacità di quel materiale a fronte di un apporto ulteriore di energia. Sì, hai letto bene: apporto di ulteriore energia. Significa che oltre all’energia già spesa per rendere quel materiale adatto al primo consumo devo consumarne ulteriore per renderlo nuovamente fruibile attraverso un processo di ri-ciclo.

End of Waste non è prevenzione del rifiuto. Aiuta la materia a non finire in discarica o negli inceneritori ma non assolve al tema della prevenzione. La prevenzione è a monte di un processo decisionale aziendale che coinvolge uno sforzo di board nell’individuare quegli strumenti (come l’Ecodesign, i progetti Plastic-Free aziendali, etc…) che possano fornire gli elementi per definire la gerarchia sui rifiuti e la compliance ai principi dell’economia circolare.

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Brevi cenni di normativa comunitaria a supporto dell’End of Waste

Partiamo da una prima analisi sulla normativa rifiuti. In materia ambientale è molto spesso l’Unione Europea il punto di riferimento e mente ideatrice di principi e concetti fondamentali, poi disciplinati, adottati e ripresi dai vari Legislatori dei Paesi membri. E’ così anche per il caso dell’End of Waste.

Il contesto è quello della revisione della normativa europea sui rifiuti contenuta nella Direttiva 2006/12/CE, alla quale il Parlamento e il Consiglio UE hanno provveduto adottando la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, ancor oggi conosciuta come Direttiva Quadro in materia di rifiuti. E’ proprio in questa Direttiva che all’art. 6 vengono indicate le condizioni da soddisfare affinché un rifiuto cessi di esserlo:

  1. è comunemente utilizzato per scopi specifici: si deve trattare, cioè, di prodotti diffusi, generalmente applicati in ambiti noti ed atti a svolgere funzioni conosciute e definite;
  2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto: il fatto che esista un mercato dimostra che difficilmente l’oggetto derivante dal recupero sarà abbandonato;
  3. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti: l’oggetto deve, cioè, poter garantire le prestazioni richieste in concrete condizioni di utilizzo o di consumo, conformemente tanto alle norme di legge quanto alle norme tecniche relative al bene specifico;
  4. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Soddisfatte queste condizioni, il rifiuto diventa a tutti gli effetti, per la normativa, un prodotto.

L’End of Waste nella normativa italiana

Nel 2010 l’Italia, nel recepimento della normativa comunitaria, ha emanato il Decreto Legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 che ha integrato la norma di riferimento italiana in materia di ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Testo Unico ambiente, si è arricchita di una nuova disposizione ad hoc: l’art. 184-ter, rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”.

La norma riprende, letteralmente, le condizioni di cui sopra e aggiunge, al comma 2, che “l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”, conformandosi a quanto già suggerito dal Legislatore comunitario. Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale è un’operazione di recupero a tutti gli effetti e necessita, perciò, di essere autorizzata secondo le procedure previste dalla Parte Quarta del citato Testo Unico ambientale.

Differenze tra End of Waste e Materie Prime Seconde (MPS)

Molto spesso sentiamo parlare di End of Waste e di Materie Prime Seconde, ma qual è la differenza tra questi due termini? Sono intercambiabili? Materie Prime Seconde è ancora una nomenclatura valida? Prima dell’introduzione del citato art. 184-ter, la cessazione della qualifica di rifiuto è stato a lungo identificato nella categoria delle Materie Prime Secondarie (MPS), escluse dal regime dei rifiuti, ai sensi del precedente art. 181-bis che faceva riferimento ai Decreti Ministeriali: D.M. 5 febbraio 1997; D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e D.M. 17 novembre 2005, n. 269.

Il concetto di Materia Prima Seconda o di Materie Secondarie si collega all’effettivo reimpiego del materiale che, in assenza di tale requisito, torna ad essere rifiuto. Questi concetti devono oggi essere sostituiti con quello di End of Waste dunque oggi il termine MPS è da considerarsi desueto e non più caratterizzato da una corrispondenza normativa, ai sensi dell’articolo 184-ter.

Di seguito riporto un breve approfondimento sulla legge che ha rivoluzionato il settore della gestione ambientale negli anni Novanta: il Decreto Ronchi. Il decreto che aprì le porte alle Materie Prime Seconde e al settore del riciclo e della Green Economy in Italia.

Il Decreto che ha rivoluzionato la gestione dei rifiuti: il Decreto Ronchi – D.M. 5 febbraio 1998

Il Decreto chiamato “Ronchi”, che prende il nome da Edo Ronchi al tempo Ministro dell’Ambiente italiano, venne emanato per rendere efficaci le direttive europee sui rifiuti urbani, sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi. Rappresenta il principio cardine della gestione dei rifiuti del Paese, fino a quel momento frammentata, stabilendo delle precise regole per:

  • Ridurre la produzione dei rifiuti;
  • Incentivare il recupero ed il riciclo;
  • Aumentare la coscienza ambientale dei cittadini;
  • Creare una collaborazione attiva tra imprese e comuni.

Grazie al Decreto Ronchi si definirono i grandi consorzi dedicati al riciclo, dunque un sistema di raccolta e riciclo regolato dal consorzio unico CONAI e dai vari consorzi di filiera (COREPLA, COMIECO, RICREA, CIAL, RILEGNO, COREVE, …) con l’obiettivo di collaborare con i comuni per ottimizzare il conferimento e lo smaltimento degli scarti con il versamento del corrispettivo economico legato ai risultati ottenuti nella raccolta e nel riciclo dei materiali conferiti.

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Sentenza del Consiglio di Stato sull’End of Waste

Non possiamo escludere da questo excursus sulla tematica dell’End of Waste la nota sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018. Perché questa sentenza segna un passo decisivo nel racconto che sto cercando di dare alla tematica sull’End of Waste.

Prima della sentenza, la sussistenza delle quattro condizioni da rispettare per determinare il processo di End of Waste era in capo alle singole Regioni italiane. La sentenza del Consiglio di Stato, ribalta il processo autorizzativo, affermando che: «Il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo “Stato”, che assume anche
obbligo di interlocuzione con la Commissione. La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro.»

In sintesi, il Consiglio di Stato, richiamando la citata Direttiva quadro sui rifiuti europea (2008/98/CE), in particolare l’art. 6, interpreta riservando in via esclusiva allo Stato la possibilità di determinare i criteri di dettaglio sulla definizione delle condizioni che permettono ai rifiuti di poter diventare nuovi prodotti, realizzando quel processo di recupero risorse definito End of Waste. Il Consiglio di Stato esclude perciò espressamente, “un potere di declassificazione ex novo in sede di rilascio di nuove autorizzazioni”, aggiungendo che “né, d’altra parte, un potere così conformato potrebbe essere ritenuto conforme al quadro normativo di livello comunitario e costituzionale”. Quindi, pur essendo le Regioni titolate per concedere le autorizzazioni per il recupero, esse sono sprovviste della facoltà di individuare autonomamente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti, in base ai quali concedere tali autorizzazioni.

Il risultato riguarda proprio gli impianti virtuosi che estrapolano dai rifiuti quei nuovi prodotti da inserire a mercato. Questa sentenza ha generato panico nel settore per le autorizzazioni in scadenza di alcuni di essi (con l’eccezione di quelli che beneficiano delle “procedure semplificate di cui all’art. 216 del D.L.vo 152/2006) con il conseguente parziale blocco delle attività di recupero di rifiuti.

Il blocco derivato da questa sentenza è stata duramente criticata da tutto il settore ambientale, decretando una frattura tra il settore della gestione rifiuti e quello delle istituzioni che si è protratto fino ad oggi e che ritengo personalmente, non avrà risoluzioni immediate.

Il caso Fater – Contarina sui prodotti assorbenti

Data storica quella del 15 maggio 2019. Una data che segna un passaggio importante nel caso End of Waste: è stato firmato, direttamente dal ministro Sergio Costa, il decreto che porta con sé l’autorizzazione al riciclo dei prodotti assorbenti per la persona (pannolini, assorbenti in genere). Afferma il ministro: “Questo è un giorno importante e un passaggio epocale per l’economia circolare. Oggi ho firmato il decreto con cui può finalmente decollare un’industria tutta italiana, che coniuga riduzione dei rifiuti, riciclo e la creazione di tantissimi posti di lavoro”.

Fater S.p.a., azienda leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona e nel mercato europeo delle candeggine, ha lanciato nel 2015 il progetto che avrebbe permesso, col suo primo impianto pilota, di recuperare circa 1.500 tonnellate annue di pannolini e assorbenti per la persona, così come da autorizzazione della Regione Veneto. Un progetto ambizioso, quello di Fater, che da 1 tonnellata di prodotti usati genera 75 kg di plastica, 150 kg di cellulosa e 75 kg di polimero superassorbente. In questo modo l’azienda riesce a ricavare plastica in granuli e materia organico-cellulosica di elevata qualità e completamente sterilizzata grazie all’utilizzo del vapore che elimina tutti i potenziali patogeni e cattivi odori.

Il decreto a firma del Ministro Costa ha fissato i criteri in base ai quali i materiali derivanti dal riciclo di pannolini, pannoloni e assorbenti – provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate – sono state integrate le osservazioni dell’Istituto superiorità di sanità e dall’Ispra, in merito all’assenza di impatti sulla salute e sull’ambiente. Il decreto recepisce anche i criteri dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente.
Il ministero dell’Ambiente ha verificato l’esistenza un mercato di destino per i tre materiali che vengono recuperati dal processo di trattamento dei prodotti assorbenti per la persona usati: cellulosa, plastica e polimero super assorbente. Per il ministero la dimostrazione è avvenuta grazie al confronto, attraverso test di laboratorio e industriali, tra i materiali di riciclo dei prodotti assorbenti per la persona usati e quelli derivati da materie prime “vergini” che presentano le stesse caratteristiche.

Un progetto all’insegna dell’innovazione e dell’ingegno italiano.

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Il decreto “Sblocca cantieri” che nulla, di fatto, sbloccò

La Camera dei Deputati ha approvato nelle scorse ore con 259 voti a favore e 75 voti contrari il decreto “Sblocca cantieri” che diventa così legge. Il decreto ha come focus proprio tutti quegli aspetti riguardanti il Codice degli Appalti, le distanze tra gli edifici, le autorizzazioni sismiche, etc…

Dunque cosa indica la nuova legge a proposito del nostro argomento? All’interno del decreto troviamo la norma che rimette in gioco la tematica dell’End of Waste. Dopo sedici mesi dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018, che ha di fatto bloccato sia i rinnovi sia le nuove autorizzazioni degli impianti che producono dai rifiuti nuove materie, il decreto si limita a stabilire che continuano ad essere utilizzati come decreti per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) il DM 5 febbraio 1998 e successivi, compresi i loro allegati che definiscono “tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività”.
Si legge nel testo che “Nelle more dell’adozione di uno o più decreti end of waste, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III bis, parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, Dm 12 giugno 2002 n. 161 e allegato 1, Dm 17 novembre 2005, n. 269″. I decreti cui fa riferimento il testo sono i decreti sul cosiddetto “recupero agevolato” nati per permettere alle imprese, in particolari condizioni, di riutilizzare i propri scarti di produzione. Il decreto 5 febbraio 1998, stabilisce i parametri guida di circa 200 procedure di recupero per altrettante tipologie di rifiuti.

Il principale problema messo in evidenza dalle associazioni di categoria sullo “Sblocca cantieri” nasce da un paradosso: l’emendamento sull’End of waste, rifacendosi alla norma risalente al 1998, non tiene conto dell’evoluzione tecnologica che il settore dei rifiuti e dell’economia circolare ha conosciuto. Un problema che, a loro avviso, può inficiare dell’innovazione verso il modello circolare. Gli esempi che riporta a tal proposito l’ex ministro Edo Ronchi riguardano ad esempio:

  • Rifiuti da spazzamento stradale, che oggi potrebbero essere recuperati con produzione di ghiaia e sabbia
  • Rifiuti in vetroresina da demolizione delle barche e pale eoliche
  • Le attività di produzione di biometano da rifiuti organici
  • L’attività di trattamento di rifiuti di plastiche miste per ottenere prodotti non conformi ai prodotti in plastica usualmente commercializzati
  • Trattamenti innovativi dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Come evidenziavo precedentemente, ad oggi risultano solamente sei i regolamenti End of Waste a livello europeo e sul suolo nazionale. Dobbiamo però cominciare a considerare la miriade di materiali riciclabili che possono essere soggetti a processo di recupero, riciclo. Sono dunque materiali e prodotti che potrebbero generare nuovi business e nuovi modelli che porterebbero un indotto economico considerevole come quello previsto dalla stessa Commissione Europea sul tema economia circolare: 500 mila posti di lavoro di cui 190 mila solo in Italia, i così detti Green Jobs.

Commenta così il ministro Sergio Costa sull’ok del Senato alla norma sull’End of Waste contenuta nello “Sblocca cantieri”: “Sono contento che sia stata trovata la sintesi parlamentare e che siano state accolte quasi tutte le proposte del ministero. Questa è la politica, smussare gli angoli per il bene comune. È un risultato su cui sto lavorando da quando sono diventato ministro iniziando con il costruire, con norma primaria, una specifica competenza in capo al ministero dell’ambiente. Adesso al lavoro ed entro massimo tre mesi saranno pronte le linee guida che saranno applicate da tutte le regioni”.

Non è dello stesso avviso il Presidente Andrea Fluttero di FISE Unicircular – l’Unione Imprese dell’Economia Circolare – che afferma, come riportato nel comunicato stampa del 6 maggio: “Francamente ci si aspettava qualcosa di diverso … Ci sono settori, come la gomma e gli inerti da costruzione e demolizione, che attendono da anni un decreto End of Waste specifico, adeguato alle esigenze operative e tecnologiche: cosa succederà a questi impianti, che adesso rimangono inchiodati ad una norma vecchia, anzi stravecchia, ad oggi non è dato saperlo. Come associazione avevamo proposto in molte occasioni ed a tutte le forze politiche un emendamento che anticipasse in modo completo la disciplina Ue sull’End of Waste: purtroppo, non è stato accolto. Il pacchetto di Direttive europee per la transizione verso l’Economia circolare costituisce una grande opportunità di sviluppo per le industrie green del nostro Paese: serviva un’accelerazione e invece viaggiamo col freno a mano tirato. Le aziende innovative investiranno all’estero, molte imprese rischiano la chiusura e interi flussi di rifiuti, anziché essere riciclati, finiranno in discarica o a incenerimento. A completare il quadro, al ministero il tavolo di lavoro con gli operatori per il recepimento della nuova direttiva europea, che dovrà avvenire entro luglio 2020, non è neanche partito”

Conclusioni

Ci tengo nel precisare che in questo breve articolo ho cercato di dare spazio a tutte le versioni e visioni sul tema End of Waste. Credo vivamente che il messaggio della sostenibilità stia permeando tutte le strutture della società. Una società che sente e percepisce il cambiamento in atto. Questo moto che ha preso piede nelle coscienze e nelle stesse manifestazioni in piazza degli studenti, segna un passo importante per strutturare assieme ad istituzioni, alla politica, ai tecnici e alle associazioni di categoria, soluzioni atte a migliorare la qualità dei prodotti, atte a migliorare il modo di consumare e di gestire i rifiuti, la materia e la nuova materia.

L’End of Waste è probabilmente uno strumento che ha ancora forti retaggi con la green economy, con il riciclo, e certamente avrà un ruolo fondamentale nel panorama complesso dell’economia circolare ma rischia, appunto, di non essere una soluzione fondante del sistema di gestione della materia. Dobbiamo, e avremmo già dovuto, attivare una conversione verso il modello della trasformazione e del riciclo dei materiali. Mentre oggi, mi sento di dire, che siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Oggi, non sentendo parlare di sottoprodotti, riuso, bioeconomy, resilienza, manager della sostenibilità, circular economy manager e di “prodotto come servizio”, ho il vero timore che i grandi sforzi di adattamento verso un modello virtuoso di sostenibilità debbano ancora essere messi in campo. Ciò significa dover comunicare, comunicare, comunicare e diffondere questi temi per riuscire davvero a raggiungere e raccontare i risultati ambientali ed economici che si possono raggiungere anche grazie alla sostenibilità: aziende, è il vostro momento.

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Marco Battaglia

CEO e Co-Fondatore

"Mi rimane tanto Sfrido da quel lavoro" era la frase che sentivo spesso quando mio padre - marmista - ultimava un nuovo top cucina o pavimento in pietra per i propri clienti. Oggi Sfridoo è la realtà che pone al centro il concetto di Risorsa al posto di Rifiuto